Nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera per i frontalieri –

Il Commento di Alessandro Pallara e Luca Protopapa

COUNTDOWN AVVIATO…NUOVO ACCORDO FISCALE PER I FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA -30…. -45…. -60…-90….-180…?!?!? GLI INDECISI…DECIDANO!

Il 19 gennaio 2023 la Commissione Affari Esteri del Senato italiano ha approvato il Disegno di Legge n. 108 (il “DDL“) che prevede la ratifica ed esecuzione del nuovo Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (il “Nuovo Accordo“), il quale sostituisce l’Accordo attualmente in vigore firmato il 3 ottobre 1974 (il “Vecchio Accordo“).

L’art. 2 del DDL specifica che l’applicazione delle nuove disposizioni avrà luogo, in conformità all’art. 8 del Nuovo Accordo, dal primo giorno di gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore dell’Accordo stesso.

L’art. 8, par. 1, del Nuovo Accordo stabilisce l’entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo Accordo alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari.

A questo punto, ipotizzando che tale iter sia concluso nelle prossime settimane (o, forse, nei prossimi mesi), comunque auspicabilmente entro il 2023, la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà con ragionevole certezza il giorno 1 gennaio 2024.

Il Nuovo Accordo, oltre ad offrire una nuova definizione di lavoratore frontalieremodifica l’imposizione sia nello Stato della fonte sia nello Stato di residenza dei proventi dell’attività lavorativa dipendente svolta nell’altro Stato, estendendo l’applicazione delle norme speciali anche i residenti svizzeri che svolgono l’attività lavorativa in Italia.

Nuova definizione di frontaliere ai sensi dell’Accordo

L’espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

  1. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente (c.d. “fascia 20 km“);
  2. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente (per la Svizzera Cantoni Vallese, Ticino, Grigioni e per l’Italia le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano) per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  3. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del primo punto.

Imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell’Accordo

Il lavoratore frontaliere verrà tassato diversamente a seconda che rientri nel regime transitorio ex art. 9 del Nuovo Accordo o sia un nuovo frontaliere.

Lavoratori (italiani) frontalieri del regime transitorio

Si tratta dei lavoratori frontalieri residenti in Italia nella fascia 20 km, che (i) all’entrata in vigore del Nuovo Accordo o (ii) tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo, svolgono (anche per la prima volta) o hanno svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro svizzero.

Essi restano soggetti alle norme del Vecchio Accordo, secondo le quali il reddito di lavoro dipendente è assoggettato a tassazione esclusivamente in Svizzera mediante prelievo di imposta alla fonte.

La Confederazione continuerà a versare ai Comuni italiani di confine fino al 31 dicembre 2033 una compensazione finanziaria pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata.

Ne consegue che il frontaliere residente ad es. a Como (rientrante nella fascia di 20 km) e che lavora in Canton Ticino per un datore di lavoro svizzero continuerà ad essere tassato esclusivamente in Svizzera sui redditi di lavoro dipendente ivi prodotti.

Nuovi lavoratori frontalieri (sia residenti in Italia sia residenti in Svizzera)

Si tratta di lavoratori frontalieri residenti nella fascia 20 km, che entreranno per la prima volta nel mercato del lavoro in qualità di lavoratori frontalieri nell’altro Stato rispetto a quello della propria residenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del Nuovo Accordo.

Essi saranno soggetti a tassazione concorrente nei due Stati secondo le disposizioni del Nuovo Accordo.

Tuttavia è da notare che il Nuovo Accordo stabilisce una data di applicazione delle nuove disposizioni che non coincide con quella di entrata in vigore dell’accordo stesso. Pertanto, come previsto dall’art. 8, par. 3, del Nuovo Accordo, fino al 31 dicembre dell’anno in cui il Nuovo Accordo entrerà in vigore (ragionevolmente, quindi, fino al 31.12.2023) si applicheranno le disposizioni del Vecchio Accordo.

Conseguentemente, le nuove disposizioni, saranno applicabili per i redditi di lavoro dipendente prodotti a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo (ragionevolmente, quindi, dall’1.1.2024).

Tali disposizioni prevendono quanto segue:

  1. frontaliere italiano: l’imposta alla fonte applicata in Svizzera non potrà eccedere l’80% dell’imposta alla fonte ordinaria e in Italia il frontaliere beneficerà di una franchigia (innalzata dal Senato nel DDL a 10.000 euro) e applicherà il credito di imposta;
  2. frontaliere svizzero: la Svizzera, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte sui redditi delle persone fisiche, riducendo di 4/5 l’importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal frontaliere svizzero. Da parte italiana, l’imposta netta e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal frontaliere svizzero sono ridotte del 20%.

Concludendo, pertanto, è evidente che da oggi, 20 gennaio 2023, rimangono pochi giorni del conto alla rovescia prima della entrata in vigore del Nuovo Accordo.

Soltanto i lavoratori residenti in Italia che entro la data di entrata in vigore del Nuovo Accordo rientreranno nella definizione di frontaliere della fascia 20 km potranno beneficiare per un certo numero di anni delle disposizioni del Vecchio Accordo, ovverosia della tassazione esclusiva in Svizzera ed esclusione degli obblighi di dichiarazione, in assenza di altri redditi o averi patrimoniali, per un certo numero di anni. Sul punto si ricorda che il Nuovo Accordo rinvia di 5 anni in 5 anni le modifiche tra i due Stati e stabilisce per un decennio il meccanismo di compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani della fascia di confine).

Mai come oggi, davanti la scelta su quale relazione lavorativa intraprendere (se ce ne fosse mai l’imbarazzo…) l’indecisione di un residente nella fascia di confine se fare il frontaliere o meno dovrebbe essere MOLTO rapidamente superata!