SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI – Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 125650 del 4.7.2017 ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni fiscali oggetto di scambio internazionale così come sancito dal Common Reporting Standard dell’OCSE.

I dati oggetto di scambio concernono le attività finanziarie detenute all’estero e permettono di monitorare persone fisiche o giuridiche intestatari di asset esteri. Nello specifico, le informazioni scambiate riguarderanno saldi del conto corrente, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset o redditi scaturenti da investimenti esteri.

Il Provvedimento ha dettagliato le istruzioni e le specifiche tecniche che dovranno essere adottate dalle istituzioni finanziarie italiane sottoposte all’obbligo di comunicazione annuale dei dati rilevanti ai fini del contrasto dell’evasione fiscale internazionale.

Il provvedimento in oggetto si pone in attuazione di quanto disciplinato nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 riguardante proprio lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La cooperazione tra gli Stati sorge dall’esigenza percepita a livello europeo di contrastare l’evasione internazionale e favorire la reciproca assistenza amministrativa tra gli Stati Membri.

Ed invero, in attuazione a quanto previsto negli accordi sottoscritti nel rispetto dell’art. 6 della Convenzione OCSE del 1988, così come modificata dal Protocollo del 2010, le Banche, Sgr, Sim e imprese di assicurazione sono obbligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di cui all’art. 3 del Decreto 28 dicembre 2015 (ad esempio, i dati identificativi del cliente, l’entità dei conti correnti detenuti presso l’istituzione finanziaria e gli investimenti effettuati).

La comunicazione dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, ad eccezione del 2017 per il quale il termine è prorogato al 21 agosto.

Il Provvedimento ha chiarito come sia necessaria l’iscrizione degli intermediari finanziari nella Sezione “REI FACTA/CRS” del registro elettronico dell’anagrafe tributaria. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 18 settembre 2017.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate si è altresì dedicato alla questione di eventuali errori che potrebbero essere rilevati nella comunicazione. In questo ultimo caso l’Autorità competente invierà tramite PEC la segnalazione dell’errore che potrà essere corretto con apposita comunicazione da trasmettere entro 180 giorni.

Anche in assenza di specifica segnalazione dell’errore, l’istituzione finanziaria potrà provvedere spontaneamente alla rettifica di una precedente comunicazione affetta da vizi.

Tutte le comunicazioni saranno certificate da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale invierà una ricevuta contenente i seguenti dati: i) identificativo del file; ii) numero di protocollo; iii) data di presentazione.

In caso, invece, di esito negativo a causa di irregolarità o incongruenze della comunicazione, verrà trasmessa una segnalazione di errore ove sarà specificato il motivo dello scarto. In tale situazione, la comunicazione si considererà non presentata e potrà essere effettuato un nuovo invio entro massimo 15 giorni dalla scadenza dei termini.

Il Provvedimento ha infine chiarito che il garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole sul trattamento dei dati oggetto di comunicazione.

 

Allegato – Provvedimento Direttore 4.7.2017 – CRS

Allegato 1 – Tracciato XML e schema XSD – zip

Allegato 2 – Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati

Allegato 3 – Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali