RISOLUZIONE 78/E del 27 giugno 2017 – Attestazione requisiti per esenzione ritenuta fondi esteri

Con Risoluzione n. 78/E del 27 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla necessaria sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale in capo al fondo estero o al soggetto incaricato della gestione del fondo al fine della disapplicazione della ritenuta sui proventi scaturenti dalla partecipazione in fondi immobiliari esteri.

Nello specifico l’Agenzia è stata interpellata con riferimento ad un fondo Cayman intenzionato ad investire in un fondo immobiliare italiano. Tale fondo estero, in virtù delle caratteristiche regolamentari e della normativa applicabile nel Paese di istituzione, si presume assimilabile ad un OICR italiano e, pertanto, la mera registrazione alla SEC (tramite compilazione del Form ADV), a detta dell’istante, è sufficiente a dimostrare il requisito della vigilanza prudenziale.

Si precisa che tale requisito deve essere rispettato al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 3 del D.L. 351 del 2001 il quale sancisce che la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari non si applica agli OICR (organismi investimento collettivo del risparmio) esteri purché istituiti in Paesi White List.

La sussistenza del requisito di vigilanza quale elemento essenziale per la disapplicazione della ritenuta deve verificarsi sia in capo al fondo o organismo ovvero in capo al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

L’Agenzia nel fornire una risposta al caso sottoposto alla sua attenzione richiama anzitutto la precedente circolare (n. 2/E del 15.2.2012) al fine di delineare il concetto di OICR. Alla luce della definizione utilizzata dall’Amministrazione finanziaria italiana, risulta quindi di fondamentale importanza il requisito della vigilanza.

Con particolare riferimento al Fondo Cayman, oggetto di interpello, trattasi anzitutto di un organismo di investimento istituito in un Paese White List i cui gestori devono registrarsi presso la Sec per il tramite del Form ADV. In presenza di molteplici adviser è sufficiente la compilazione di un unico modello di registrazione (cd. Umbrella registration).

Pertanto, il rispetto di tali obblighi, come nel caso di specie, comporta la disapplicazione della ritenuta sui proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al Fondo Cayman.

L’Agenzia ha altresì precisato che seppur in assenza di una certificazione da parte della SEC attestante la vigilanza del fondo e del gestore, la copia del Form ADV trasmesso, così come la possibilità di monitorare lo stato dell’autorizzazione tramite il sito web dell’autorità, sono sufficienti per l’applicazione del regime di non imponibilità della ritenuta.

 

Allegato – Risoluzione AdE 78-2017