16 Mag Sentenza della Corte di Giustizia in materia di scambio di informazioni fiscali tra Autorità di Paesi membri differenti
L’attivazione di una richiesta di cooperazione fiscale deve contenere gli elementi tutti i vincoli di legittimità imposti dalle regole convenzionali; se ciò non risulta chiaro il diritto europeo deve garantire una reale tutela del contribuente.
Questo principio è stato fissato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-682/15 di ieri. Poiché la tutela sia effettiva, il giudice nazionale deve essere competente sia a modificare quantitativamente la sanzione inflitta, sia a verificare la legittimità di tale decisione; per questo dovrà aver accesso completo alla richiesta di informazioni, indipendentemente dal suo carattere di segretezza.
Viceversa il soggetto destinatario della richiesta non disporrà di un diritto di accesso completo, ma solamente alle informazioni minime previste dall’articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 2011/16, ovvero all’identità del contribuente coinvolto e al fine fiscale delle informazioni richieste.