Nuova disciplina fiscale del c.d. “CARRIED INTEREST”

L’art. 60 del DL 24 aprile 2017 n. 50 (qui di seguito, anche, il “Decreto”) stabilisce una nuova disciplina fiscale per il c.d. “carried interest”, con lo scopo di allineare la normativa italiana a quella di altri Paesi dell’Unione Europea, rendendo più competitivo il sistema fiscale connesso all’industria del private equity.

In presenza delle specifiche condizioni previste dal Decreto i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, OICR, percepiti dai dipendenti e dagli amministratori e relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari sono qualificati in ogni caso come redditi di capitale o redditi diversi, anziché redditi di lavoro dipendente.

Le condizioni previste dalla norma sono le seguenti:

  • le azioni, le quote e gli strumenti finanziari devono essere emessi da società e OICR fiscalmente residenti in Italia o in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni;
  • l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori deve comportare un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR o all’1% del patrimonio netto nel caso di società o enti. Tale 1% è calcolato tenendo in considerazione anche dell’ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo;
  • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari devono maturare solo dopo che tutti i soci o i partecipanti all’OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento del fondo. Per i casi in cui si verifichi un cambio di controllo societario è necessario che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato a seguito della cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
  • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari devono essere detenuti dai dipendenti e dagli amministratori per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

In presenza delle condizioni sopra menzionate il carried interest è assoggettato a tassazione con imposta sostitutiva del 26% anziché a tassazione progressiva con aliquota marginale. Ciò non esclude che continui ad essere qualificata come reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente assoggettata a tassazione progressiva, la differenza tra il valore di mercato delle azioni o delle quote ricevute e il costo sostenuto dal beneficiario per l’acquisto o la sottoscrizione.

La nuova disciplina è immediatamente applicabile a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del Decreto, tenendo presente che entro 60 giorni il Decreto dovrà essere convertito in Legge e in tale sede potranno essere apportate eventuali modifiche.

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